General Note
Il termine Santa Sede si riferisce, in senso teologico, canonico e geografico, alla sede episcopale (o diocesi) di Roma, di cui il papa è vescovo. Nel Codice di Diritto Canonico (can. 361) il termine Santa Sede o Sede Apostolica può indicare innanzi tutto il Romano Pontefice (inteso non come persona fisica, ma come "Ufficio" primiziale) da solo (Santa Sede in senso "stretto"); ma può indicare anche, se non risulta diversamente dalla natura della questione o dal contesto, il Romano pontefice (sempre come sopra inteso) con gli Organismi che formano la Curia Romana, con cui Egli provvede al "governo" della Chiesa universale ("Santa Sede" in senso largo). La Santa Sede (come anche la Chiesa Cattolica) è una persona morale "ex ipsa institutione divina" ossia "in forza della stessa disposizione divina" (can. 1131). La Santa Sede ha personalità giuridica (lo stesso si deve dire pure della Chiesa Cattolica, anche se essa, di fatto, agisce sempre attraverso la Santa Sede, che ne è l'organo di governo): personalità giuridica "privata" (può acquisire e vendere bene e diritti, ecc.); personalità giuridica "pubblica" (in quanto titolare del governo della Chiesa universale. - La personalità giuridica della Chiesa Cattolica è postulata dalla sua autorità nel confronto dei suoi membri); - "internazionale" (in quanto può agire, da pari con gli altri soggetti di diritto internazionale, territoriali e non). La Santa Sede (intesa come il Sommo Pontefice) è titolare della sovranità nello Stato della Città del Vaticano. Lo Stato ha personalità giuridica (privata; pubblica; internazionale) distinta da quella della Santa Sede. Nei rapporti internazionali (= relazioni diplomatiche e conclusione dei trattati), però, la rappresentanza dello Stato è riservata al Sommo Pontefice che la esercita tramite la Segreteria di Stato. La Santa Sede agisce, quindi, talvolta solo a nome proprio, talvolta a nome dello Stato della Città del Vaticano, talvolta a nome di entrambi. Il Corpo Diplomatico è accreditato presso la Santa Sede (il che non significa che non possa talora "gestire" materie che interessano più direttamente l'attività propria dello Stato). Lo stesso principio vale per i rappresentanti Pontifici, che rappresentano la Santa Sede e non lo Stato (anche se potrebbero essere incaricati di trattare questioni facenti capo allo Stato).