Canone televisivo in Italia
Il canone televisivo o canone RAI è un'imposta sulla detenzione di apparecchi atti od adattabili alla ricezione di radioaudizioni, indipendente dalla reale fruizione o dalla volontà di fruire del servizio. Le entrate dello Stato derivanti da questa imposta finanziano direttamente la Radiotelevisione Italiana S.p.A..
L'imposta
«Chiunque detenga uno o più apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni è obbligato al pagamento del canone di abbonamento, giusta le norme di cui al presente decreto.[1]»
La configurazione del canone riflette la circostanza che un segnale prodotto e rilasciato nell'atmosfera possa essere ricevibile e sfruttabile senza limitazioni da chiunque sia dotato di un'idonea apparecchiatura tecnica. Questo richiese, al momento di redigere la legge, di focalizzare l'obbligo contributivo su quest'ultimo aspetto (i segnali criptati non esistevano).
La sua qualificazione giuridica è stata sancita definitivamente dalla Corte costituzionale:
«Benché all’origine apparisse configurato come corrispettivo dovuto dagli utenti del servizio [...] ha da tempo assunto, nella legislazione, natura di prestazione tributaria, fondata sulla legge [...] E se in un primo tempo sembrava prevalere la configurazione del canone come tassa, collegata alla fruizione del servizio, in seguito lo si è piuttosto riconosciuto come imposta[2][3]»
In quanto imposta, la prassi della determinazione di un canone a prezzo unico è stata ritenuta conforme al principio di proporzionalità impositiva, in quanto la detenzione degli apparecchi è essa stessa presupposto della sua riconducibilità ad una manifestazione di capacità contributiva adeguata al caso[3].
La Corte di Cassazione ha esplicitato la natura del canone di abbonamento radiotelevisivo:
«Non trova la sua ragione nell'esistenza di uno specifico rapporto contrattuale che leghi il contribuente, da un lato, e l'Ente Rai, che gestisce il servizio pubblico radiotelevisivo, dall'altro, ma costituisce una prestazione tributaria, fondata sulla legge, non commisurata alla possibilità effettiva di usufruire del servizio de quo[3]»
Pertanto l'imponibilità dipende esclusivamente dalla detenzione di un apparecchio, indipendentemente dall'effettiva ricezione dei programmi della Rai o dalla mancanza di interesse a riceverne[4]. La legittimità dell'obbligo è stata confermata anche da altre sentenze della Corte costituzionale[5] e della Corte di Cassazione[6].
Sulla competenza territoriale, in precedenza ascritta alla sola Commissione tributaria di Torino in quanto vi ha sede l'ufficio tributario specializzato, la stessa sentenza ha stabilito che essa spetta esclusivamente alle commissioni tributarie provinciali competenti per territorio.
Soggetti tenuti al versamento
Il tributo è nominale ed il soggetto obbligato è il detentore, cioè è intestato al detentore dello o degli apparecchi. Non ha importanza la proprietà dell'apparecchio, se questo sia in comodato oppure si trovi in una casa in affitto.[7] Non è discriminante nemmeno la cittadinanza: al tributo sono soggetti anche gli stranieri, turisti compresi, i quali potrebbero essere tenuti anche alle operazioni doganali relative all'importazione, ancorché temporanea, degli apparecchi.[1][8]
Nel caso dell'abbonamento per uso privato il canone è unico e copre tutti gli apparecchi detenuti dal titolare nella propria residenza o in abitazioni secondarie, o da altri membri del nucleo familiare risultante dallo stato di famiglia.[9][10]
La precisa definizione di quali apparecchi rientrino nella previsione normativa e quali non vi rientrino è mancante. Gli apparecchi atti alla ricezione sono essenzialmente quelli dotati di sintonizzatore (es. televisore), quelli adattabili sono essenzialmente quelli non dotati di sintonizzatore, ma collegabili ad esso tramite un ingresso audio/video (es. videoproiettore). Tuttavia, stante l'evoluzione tecnologica digitale che ha introdotto apparecchi multifunzione (es. tivufonino) ed apparecchi diversi dotati di ingressi audio/video (es. videocitofono), non si ha ancora certezza dell'imponibilità dell'imposta su tali apparecchi, che è quindi questione di mera interpretazione della legge[3].
L'ADUC ha provato ad interpellare sul punto i soggetti istituzionali competenti. Si veda la relazione a firma Pietro Yates Moretti.
Esenzione dal canone ordinario
Sono esenti dal pagamento dell'imposta:
- I militari delle Forze Armate Italiane limitatamente agli apparecchi di uso comune destinati a visione collettiva in ospedali militari, Case del soldato e Sale convegno dei militari delle Forze armate. La detenzione della televisore all’interno di un alloggio privato, anche se situato dentro le strutture militari, non esonera dal pagamento del canone.[11]
- I militari appartenenti alla Forze Nato di cittadinanza straniera[11]
- Gli agenti diplomatici e consolari dei Paesi che in condizione di reciprocità a loro volta esonerino i loro colleghi italiani da eventuali obblighi analoghi.[11]
- Rivenditori e riparatori TV che esercitano l'attivita' di riparazione o commercializzazione di apparecchiature di ricezione radio televisiva[11]
- Le imbarcazioni da diporto purché però non siano adibite all'esercizio di attività commerciali [12]
- Le radio collocate esclusivamente presso abitazioni private [13][14]
- Le autoradio non sono causa di soggezione alla norma; vengono versate provvigioni a favore della Rai a compensazione del mancato introito. [13]
Gli anziani con età pari o superiore a 75 anni, con reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente ad 6713,98 € annuali, senza conviventi, e detenzione di apparecchi televisivi solo nel luogo di residenza non sono ancora esenti a causa dell'assenza di un decreto che ne descriva le modalità attuative.[15]
L'esenzione garantita agli invalidi, fu abrogata con l'art. 42 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601[16]
Disdetta del canone ordinario
«In mancanza di regolare disdetta l’abbonamento si intende tacitamente rinnovato.[1]»
La disdetta del canone va inviata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno a:
Agenzia delle Entrate - Ufficio Torino 1 S.A.T. Sportello Abbonamenti TV Casella Postale 22 10121 - Torino
Si realizza solamente al verificarsi di almeno uno dei seguenti eventi:
- L’abbonato cede tutti gli apparecchi che detiene.[17] - Modulo
La disdetta indicante le generalità e l'indirizzo del nuovo detentore deve essere inviata a mezzo raccomandata. Successivamente all'invio della raccomandata, il S.A.T. invierà all'abbonato un modulo di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che dovrà essere debitamente compilato, firmato dal cedente e dal cessionario e restituito per la definizione completa della richiesta di annullamento.
- L’abbonato dichiara di non detenere più alcun apparecchio fornendone adeguata comunicazione (ad es. per furto o incendio).[17] - Modulo
Successivamente all'invio della raccomandata, il S.A.T. invierà all'abbonato un modulo di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che dovrà essere debitamente compilato, firmato e restituito per la definizione completa della richiesta di annullamento. La disdetta del canone denunciata entro il 31 dicembre dispensa dal pagamento del canone dal 1 gennaio dell’anno successivo. La disdetta del canone denunciata entro il 30 giugno dispensa dal pagamento dal 1 luglio. Qualora l’abbonato abbia già corrisposto l’intera annualità non è previsto per legge chiedere il rimborso. Poiché il pagamento trimestrale costituisce una rata del canone semestrale non è possibile dare disdetta dell’abbonamento senza aver corrisposto almeno l’importo per il semestre.
- L'abbonato intende rinunciare all’abbonamento senza cedere ad altri gli apparecchi.[17] - Modulo
Devono presentare disdetta, entro il 31 dicembre, chiedendo il suggellamento degli apparecchi stessi.[1]La disdetta con richiesta di suggellamento degli apparecchi, se presentata entro il 31 dicembre, dispensa dal pagamento del canone dal 1 gennaio dell’anno successivo. Contemporaneamente all’invio della disdetta gli abbonati devono versare, indicando nella causale il numero dell’abbonamento, l’importo di € 5,16 per ogni apparecchio da suggellare:
Agenzia delle Entrate - Ufficio Torino 1
S.A.T. Sportello Abbonamenti TV
Casella Postale 22
10121 - Torino Vaglia e Risparmi
Successivamente all'invio della raccomandata di disdetta, l'abbonato riceverà dal S.A.T. un modulo di dichiarazione integrativa della richiesta di suggellamento, dove dovranno essere indicate precisazioni circa la marca dei televisori, della loro ubicazione, orari di disponibilità per procedere al suggellamento da parte degli Organi competenti, che dovrà essere restituito debitamente compilato ai fini di una corretta e completa definizione della pratica di annullamento. Il suggellamento consiste nel rendere inutilizzabili, generalmente mediante chiusura in appositi involucri di juta, tutti gli apparecchi detenuti dal titolare dell’abbonamento e dagli appartenenti al suo nucleo familiare presso qualsiasi luogo di loro residenza.[1]
- L'abbonato si trasferisce in casa di riposo[18]
Se l'intestatario dell'abbonamento si trasferisce in casa di riposo, può chiedere l'annullamento dell'abbonamento inviando una lettera raccomandata indicando i dati della casa di riposo e la data di inizio degenza presso la struttura - Avviene il decesso dell'abbonato[19] - Modulo
In caso di decesso dell'intestatario, gli eredi possono richiedere:- La variazione di intestazione a nome di un erede, qualora lo stesso non sia abbonato e prelevi il televisore (fornendo le generalità, complete di codice fiscale del nuovo intestatario)
- La chiusura dell'abbonamento indicando il luogo e la data (gg.mm.aa) del decesso.
Destinazione delle entrate
Le entrate dello Stato imputabili a questa imposta sono direttamente devolute alla Radiotelevisione Italiana S.p.A. che in passato era un ente, mentre oggi è una società per azioni a partecipazione non completamente pubblica[3]. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ne detiene infatti il 99,56% delle azioni, mentre il restante 0,44% è detenuto dalla SIAE.
In compensazione di questa entrata, chi svolge il servizio pubblico deve rispettare un contratto di servizio con lo Stato italiano, pena una eventuale revoca della concessione annuale. La televisione pubblica svolge una funzione di servizio universale di pubblica utilità, ed è interessata da una particolare disciplina rispetto alle emittenti commerciali. Il contratto di servizio comporta delle fasce orarie protette da video a carattere osceno o violento, obblighi di informazione e di trasmissione di un certo numero di ore di sport, documentari, formazione a distanza, la messa in onda di specifici canali tematici, il finanziamento della fiction e cinematografia nazionale, la trasmissione di eventi culturali che hanno minore audience e introiti pubblicitari, come spettacoli teatrali o di musica classica.
La RAI è una concessionaria per il servizio radiotelevisivo con la quale l'Agenzia delle Entrate ha in essere una convenzione che la autorizza all'esazione presso i contribuenti[20] a mezzo del S.A.T., il quale è rappresentato dalla società RAI in nome della stessa Agenzia delle Entrate.
La RAI è inoltre gestore, per delega dell'Agenzia, del trattamento dei dati sensibili ai sensi della normativa sulla privacy[21]. Sul punto infatti dell'accesso praticamente diretto della RAI agli elenchi dei contribuenti ed ai registri anagrafici comunali, l'Agenzia sostiene di essere legittimata "ad operare [...] scambi di informazioni con le altre amministrazioni dello Stato [...] ai fini della correttezza dei comportamenti dei soggetti tenuti all'adempimento degli obblighi contributivi e fiscali[22]", ma vi è polemica sul periodico invio di missive di sollecito da parte della RAI a potenziali contribuenti la cui individuazione parrebbe essere determinata dalla mera presenza in albi anagrafici senza ulteriori maggiori motivi di poterne supporre il possesso di apparecchiature soggette alla norma in questione, fondandosi in pratica il titolo all'intimazione su mera presunzione teorica della detenzione di apparecchi[23].
A causa della forte evasione, nel 2006 fu avanzata l'ipotesi di includere automaticamente il canone nelle bollette ENEL[24].
Il dato del 26% di supposta evasione, semplicemente sommato alla stima 2006 per la quale già il 71,30% dei nuclei familiari italiani corrispondeva un canone[25], evidenzia che per i vertici RAI il supposto bacino di utenza dovrebbe corrispondere a circa il 97% delle famiglie italiane (che nel 2008 erano in tutto 24.641.200[26]). Nel frattempo diversi studi stimano in netto calo l'interesse in Europa per il "vecchio" medium; fra questi c'è una ricerca condotta per conto di Microsoft sul previsto "sorpasso" di Internet sulla televisione, che lo prevede al giugno 2010[27].
Lo Sportello Abbonamenti TV (ex U.R.A.R.), ufficio dell'Agenzia delle Entrate, può inviare una cartella esattoriale, e il destinatario ha 60 giorni di tempo per proporre ricorso alla Commissione Tributaria, con l'obbligo di essere assistito da un avvocato. Trascorsi 60 giorni, il responsabile della cartella può avviare la riscossione coatta del credito. È carico dell'Erario l'onere della prova rispetto al fatto per cui richiede il pagamento, nello specifico il possesso del televisore (o apparecchio atto o adattabile). Ciò si ispira al principio di ragionevolezza, nel caso di una tassa di possesso, essendo la prova di un mancato possesso intrinsecamente più difficile della prova del possesso di un bene, indipendente dalla distribuzione dell'onere della prova. Tuttavia, nel procedimento civile, non è necessaria la certezza della prova, ma è sufficiente la ragionevolezza per avviare e concludere un contenzioso. Perciò, non è necessario accertare il possesso del bene da parte del contribuente, ma possono sussistere ragioni per cui tale possesso può essere solamente presunto, ad esempio perché gli apparecchi per la ricezione radiotelevisiva sono di larga diffusione (Id quod plerumque accidit). Ciò vale in assenza di dichiarazioni scritte del contribuente in senso contrario: nel procedimento civile vige la presunzione di buona fede (art. 963, comma 3, c.c., enunciata proprio in merito all'istituto del possesso e, comunque, spesso interpretata come norma di carattere generale, in base all'art. 1147) che prevale sulla prova presunta. Tale principio può essere derogato, se una specifica normativa afferma che non è sufficiente la presunzione in parola, ovvero elenca gli altri mezzi di prova ammessi. Una norma di questo tipo sarebbe in ogni caso valida se l'Amministrazione avesse ulterori prove, anche indirette, del possesso, al di là di una semplice prova presunta: in presenza di due presunzioni in parola in generale non è possibile stabilire quella prevalente, né sancire una prevalenza delle dichiarazioni della PA rispetto al privato cittadino. Mancando nello specifico, la buona fede è prova contraria, e consente al contribuente di superare la presunzione legale (relativa) di possesso del bene. In altre parole, se il contribuente ha inviato una raccomandata A/R o la cartolina di abbonamento in cui sostiene di non aver mai posseduto o non detenere più alcun apparecchio, ritorna il principio generale ed è a carico dell'Agenzia delle Entrate provare il contrario. Spetta al contribuente l'onere della prova dei pagamenti, e in particolare conservare le ricevute di pagamento degli ultimi dieci anni.[senza fonte]
Contestazioni
Un aspetto lamentato dai consumatori è la grande pressione di potere operata dalle varie formazioni di governo per gestire gli incarichi dirigenziali e decisionali, con evidente interesse partitico e con relativa costante occupazione di spazi atti all'ottenimento di una continua visibilità, associati al condizionamento delle notizie e della assoluta assenza di risposte ai vari quesiti e interrogazioni sulla effettiva congruità e giustezza sociale di tale imposta.
Altro aspetto di contestazione è il fatto che il canone per il pagamento di un servizio è stato volutamente modificato da tassa in imposta su di un oggetto in continua evoluzione tecnologica, mettendo in essere una reale incertezza e difficoltà interpretativa sull'effettiva imponibilità dell'imposta.
Altra contestazione relativa a tale imposta è il dato accertato di scarsa qualità dei programmi offerti nella maggioranza dei casi, dagli elevati e ingiustificati costi di gestione e soprattutto della forte presenza di pubblicità, praticamente simile a quella operata dalle televisioni commerciali, che non ricevono contributi finanziari governativi.
È inoltre oggetto di forti polemiche da parte dei consumatori e dei media per il modo con cui viene promossa la richiesta di pagamento, effettuata con molteplici azioni intimidatorie, principalmente attraverso l'invio di lettere e controlli operati da funzionari che spesso rasentano l'illegalità.
La RAI si premura d'altronde di produrre e mandare in onda un'apposita campagna pubblicitaria per il "rinnovo dell'abbonamento"[28], caso invero poco frequente di promozione per il pagamento di un'imposta, così come ha pochi paragoni l'istituzione di un annoso concorso a premi ("Telefortuna"[29]) per la remunerazione causale di contribuenti. Ma l'azienda, che ha chiuso il bilancio 2008 con una perdita per la Capogruppo[30] di circa 37,0 milioni di euro e per il Gruppo[31] di circa 7,1 milioni, lamenta pubblicamente un'evasione d'imposta che stima intorno al 26% e richiede "l'introduzione di nuovi strumenti normativi e [...] la contestuale revisione dei meccanismi di riscossione"[32]. L'orientamento dei sindaci che hanno letto il suo bilancio, con il suoi 420 e passa milioni di euro di disavanzo, è infatti il seguente: "Risulta, pertanto, fondamentale, come sostenuto nella Relazione, che per affrontare tale impegnativo programma[33] siano garantite alla Rai – in presenza di un mercato pubblicitario in flessione – risorse da canone che scontino l’abbattimento della consistente evasione. "
Comunque, nel 2006 la Rai è stata condannata al pagamento delle spese processuali e ad un simbolico risarcimento danni a favore di un cittadino di Tradate (VA), vessato per anni dalla stessa Rai con richieste del pagamento della tassa di possesso del televisore, e con esplicite minacce di visite della Guardia di Finanza, oltre che alla violazione del diritto alla privacy, senza che questo possedesse effettivamente alcun apparecchio televisivo; evidentemente viene violato il principio secondo cui occorrono delle prove certe per poter intervenire, ignorando la Rai che, comunque, l'accesso ad una abitazione privata, non è assolutamente consentito ad alcun funzionario o dipendente Rai, ma deve essere esclusivamente riservato alle forze dell'ordine, previa autorizzazione del Giudice presso la Procura del Tribunale di competenza, fornite di regolare ordine di perquisizione.
Noto è il caso del celebre ed eccentrico Prof. Marianini, il quale, pur essendo stato uno dei primi personaggi TV, per via della sua partecipazione alla trasmissione Lascia o Raddoppia condotta dall'allora giovane Mike Bongiorno, ha pubblicamente asserito di non aver mai voluto possedere questo elettrodomestico.
Evoluzione del costo del canone annuale ordinario
Anno | Bianco & Nero | Colori | ||
---|---|---|---|---|
costo | Incremento % medio rispetto periodo precedente[34] |
costo | Incremento % medio rispetto periodo precedente[34] | |
1954 | Lire 12.550 | - | - | - |
1981[35] | Lire 46.860 | - | Lire 78.910 | - |
1985 | Lire 68.000 | 11,28% | Lire 98.000 | 6,05% |
1987 | Lire 94.625 | 19,58% | Lire 118.995 | 10,71% |
1990[36] | Lire 120.000 | 8,94% | Lire 125.000 | 1,68% |
1991[37] | Lire 138.000 | 15,00% | Lire 142.000 | 13,60% |
1992[38] | Lire 148.000 | 7,25% | Lire 148.000[39] | 4,23% |
1993 | Lire 151.060 | 2,07% | Lire 151.060 | 2,07% |
1994 | Lire 156.000 | 3,27% | Lire 156.000 | 3,27% |
1995 | Lire 158.000 | 1,28% | Lire 158.000 | 1,28% |
1996 | Lire 161.450 | 2,18% | Lire 161.450 | 2,18% |
1998[40] | Lire 167.150 | 1,77% | Lire 167.150 | 1,77% |
1999[41] | Lire 171.600 | 2,66% | Lire 171.600 | 2,66% |
2000[42] | Lire 176.000 | 2,56% | Lire 176.000 | 2,56% |
2001[43] | Lire 179.000 | 1,70% | Lire 179.000 | 1,70% |
2002[44] | Euro 93,80 | 0,00%[45] | Euro 93,80 | 0,00%[45] |
2003[46] | Euro 97,10 | 3,52% | Euro 97,10 | 3,52% |
2004[47] | Euro 99,60 | 2,57% | Euro 99,60 | 2,57% |
2007[48] | Euro 104,00 | 1,47% | Euro 104,00 | 1,47% |
2008[49] | Euro 106,00 | 1,92% | Euro 106,00 | 1,92% |
2009 | Euro 107,50 | 1,42% | Euro 107,50 | 1,42% |
2010 | Euro 109,00 | 1,39% | Euro 109,00 | 1,39% |
Note
- ^ a b c d e R.D.L. 21 febbraio 1938 n.246
- ^ La tassa ricava la sua ragione da una controprestazione cui è tenuto l'Ente che la percepisce; l'imposta è idealmente legata piuttosto alla capacità contributiva del soggetto obbligato.
- ^ a b c d e Sentenza 26 giugno 2002, n. 284
- ^ rai.it - Imponibilità
- ^ Sentenza n. 535 12 maggio 1988
- ^ Sentenza n. 8549 del 3 agosto 1993
- ^ rai.it - Affitto
- ^ rai.it - Estero
- ^ rai.it - Esenzione seconda casa
- ^ Legge 6 agosto 1990, n.223 art. 27 comma 2
- ^ a b c d rai.it - Soggetti esenti
- ^ rai.it - Esenzione imbarcazioni
- ^ a b Legge 27 dicembre 1997, n. 449
- ^ rai.it - Esenzione Radio
- ^ rai.it - Esonero over 75
- ^ rai.it - Esenzione invalidi
- ^ a b c rai.it - Disdetta
- ^ rai.it - Disdetta Casa di Riposo
- ^ rai.it - Disdetta Decesso
- ^ nell'ambito della Legge 7 gennaio 1929, n.4, per la quale un altro punto di non raggiunta definitiva certezza riguarda le eventuali attribuzioni ausiliarie di qualità di ufficiali o agenti di polizia tributaria ai soggetti incaricati della ricerca dei contravventori.
- ^ In proposito si veda ad esempio una recente pronunzia del Garante per la Privacy che non eccepisce la situazione di fatto in materia della delega né eccepisce l'indiretta trasmissione alla RAI né la sua acquisizione di dati in possesso di altre amministrazioni pubbliche.
- ^ In citata pronuncia Garante
- ^ In materia tributaria, contrariamente al più noto principio penalistico, l'onere della prova spetta classicamente al contribuente.
- ^ Fonte
- ^ Dato prodotto da ADUC in un esposto-denuncia presentato alla Corte dei Conti nel 2007
- ^ Fonte: ISTAT
- ^ La ricerca Microsoft
- ^ Si veda ad esempio Campagna 2009 (sito RAI).
- ^ Pagina web del concorso; per il 2009 sono stati distribuiti 10 viaggi gratuiti per il Festival di Sanremo e 3.100 rilevatori di gas. I premi non devoluti saranno attribuiti alla Special Olympics Italia. La RAI non dichiara se la natura dei premi in palio sia eventualmente in correlazione ad azioni di fidelizzazione (riducendo la perdita di contribuenti dovuta a fughe di gas incidentali o pianificate durante la visione dei programmi televisivi), né se la cessione dei resti proprio a quella onlus abbia qualche relazione col potenziale particolare interesse degli utenti di questa per la manifestazione canora.
- ^ La RAI-TV; per le altre aziende si veda nota successiva
- ^ Strutturazione del gruppo al 2008
- ^ Si veda relazione collegio sindacale in Bilancio RAI 2008
- ^ Ci si riferisce alla richiesta i fonte istituzionale di adeguare la produzione ad una "qualità dell’offerta rispettosa dell’identità valoriale e ideale del Paese" ed al completamento del passaggio al digitale terrestre.
- ^ a b In rapporto al numero degli anni intercorsi dal rilevamento precedente
- ^ Decreto Ministeriale 12/08/1980 n. 528600
- ^ DM 27/12/1989 n. 938500
- ^ DM 20/12/1990 n. 869200
- ^ DM 20/12/1991 n. 959100
- ^ Dal 1992 il canone è il medesimo, non si ha più quindi distinzione fra B/N e Colore
- ^ DM 29/11/1996 n. 10172400
- ^ DM 16/12/1998, n. 1373700
- ^ DM 13/12/1999, n. 1354200
- ^ DM 13/12/2000, n. 1383200
- ^ DM 30/11/2001, n. 18919
- ^ a b Calcolato su tasso di conversione ufficiale (1 Euro = 1.936,27 Lire)
- ^ DM 20/12/2002, n. 10281
- ^ DM 22/12/2003, n. 13061
- ^ DM 15/12/2006, n. 24789
- ^ DM 18/12/2007, n. 29373
Voci correlate
- Rai - Radiotelevisione italiana
- Contratto di servizio Rai
- Normativa della radiotelevisione terrestre
- Radiodiffusione pubblica
- Imposta